Accesso civico

L’esercizio del diritto di accesso si concretizza attraverso la presentazione di tre differenti tipologie di richiesta in relazione al diverso interesse che si intende dimostrare e tutelare: documentale, civico semplice e civico generalizzato.

 

Riferimento normativo art. 5 del D. Lgs. 14.03.2013 n.33.

Modalità

Le modalità attraverso le quali i cittadini possono ottenere le informazioni sono le seguenti:

  • ACCESSO DOCUMENTALE, concernente documenti amministrativi e consentito al soggetto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso, ai sensi dell’art. 22 e ss. l. n. 241/1990.  
  • ACCESSO CIVICO SEMPLICE, concernente dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, art. 5, co. 1, consentito a chiunque senza necessità di dimostrare un interesse legittimo. 
  • ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (o Accesso F.O.I.A. – Freedom Of Information Act), concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono già obbligate a pubblicare, ai sensi dell’arrt.5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013, consentito a chiunque senza necessità di dimostrare un interesse legittimo. 

Registro degli accessi

Riferimento alle Linee Guida ANAC FOIA - Delibera n. 1309/2016.

Le Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016 e la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, prevedono la pubblicazione di un Registro degli Accessi, aggiornato semestralmente e contenente appunto l'elenco di tutte le richieste di accesso civico presentate all’Ente ed il relativo esito.